SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità.

Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

Per questa ragione è sorta l’esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo.

Il servizio informatizzato garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato, nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L’eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell’istruttoria è indispensabile che il responsabile della prevenzione della corruzione richieda chiarimenti al segnalante. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dalla L. n. 241/1990, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.

 

Forme e modalità della segnalazione

La segnalazione può essere presentata con il servizio informatizzato che garantisce la riservatezza e la tutela prevista dalla legge: accedi alla procedura di Segnalazione

Attenzione: prima di procedere invitiamo a leggere le informazioni di dettaglio sulla Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing).

Il processo di gestione delle segnalazioni si attiva con l’invio al Responsabile della prevenzione della corruzione della Società a cui è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.

 

Chi può segnalare

Possono segnalare illeciti e irregolarità i dipendenti e altre categorie.

Quindi possono accedere al servizio informatizzato con le stesse garanzie tecniche di riservatezza: dipendenti a tempo indeterminato; dipendenti a tempo determinato; tirocinanti; fornitori; collaboratori.

 

Cosa si può segnalare

Non c’è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati.  Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico.

Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica e il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.

 

Cosa deve contenere la segnalazione

È importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al responsabile della prevenzione della corruzione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione in sintesi deve contenere almeno:

  • I dati del segnalante (trattati tutelando la riservatezza);
  • Il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
  • la chiara descrizione del fatto.

 

Inoltre la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto.  In ogni caso non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione

Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Durante un eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.

Il servizio informatizzato di segnalazione cura la riservatezza dei dati del segnalante separandoli dai dati del contenuto in modo da consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di richiedere al segnalante la sua identità solo se serve all’istruttoria (ad esempio per un confronto riservato o se fosse necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria), con i limiti già descritti.

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.

 

 

 

Istruttoria – attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

  • cura l’istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell’interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
  • valuta i fatti;
  • chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
  • utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche in un’ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:

  • predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
  • inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c’è una rafforzata tutela della riservatezza:
  • a soggetti terzi interni competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti (Ufficio Procedimenti Disciplinari);
  • a soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti).